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Apprendistato, IeFP e ITS: guida ai percorsi

Apprendistato, IeFP e ITS: guida ai percorsi — modello in scala riprodotto in dettaglio

In Italia l'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista: il datore assume e forma insieme, e la qualifica si ottiene alternando ore in azienda e ore in aula. Si divide in tre livelli: primo livello per la qualifica e il diploma professionale, secondo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato IFTS, terzo livello per laurea, master e dottorato. La differenza con la scuola sta nel fatto che il monte ore formativo è definito dal contratto collettivo e dalla regione, non dal solo calendario scolastico.

Chi cerca informazioni su percorsi, obblighi e documenti trova spesso materiale disperso tra siti regionali e circolari; un portale editoriale che raccoglie formazione professionale e orientamento con schede su IeFP, ITS, PCTO e tirocini può servire da punto di partenza per orientarsi tra le fonti ufficiali.

Come funziona l'apprendistato in Italia fra primo e terzo livello?

L'apprendistato di primo livello è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti e porta a una qualifica o a un diploma professionale del sistema IeFP. La durata massima è di tre anni, prorogabile di un anno in casi specifici previsti dalla normativa regionale. Il contratto è a tempo indeterminato, con periodo di formazione formale (in aula o in modalità duale) che varia da 300 a 500 ore annue secondo l'accordo tra regione e parti sociali.

L'apprendistato di secondo livello, detto professionalizzante, riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti e serve a conseguire un titolo di istruzione secondaria superiore o un certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS. La formazione esterna è più contenuta, in genere 120 ore annue nei primi due anni, e si concentra su competenze tecnico-professionali specifiche del settore.

L'apprendistato di terzo livello, o di alta formazione e ricerca, è riservato ai giovani dai 18 ai 29 anni e porta a un titolo di studio universitario, a un master di primo o secondo livello, a un dottorato di ricerca o a un attestato di specializzazione. Qui il rapporto con l'ateneo o con l'ITS Academy è diretto: l'azienda finanzia la retribuzione, l'istituzione eroga la formazione, la regione vigila sull'attuazione del piano formativo individuale.

In tutti e tre i livelli il datore deve nominare un tutor aziendale e un tutor formativo esterno. Il piano formativo individuale è allegato al contratto e va depositato presso il servizio competente della regione. Senza deposito, il contratto resta valido ai fini lavoristici ma perde le agevolazioni contributive.

Che differenza c'è fra IeFP e ITS Academy?

IeFP e ITS Academy sono due sistemi diversi per età, durata e titolo rilasciato.

Il sistema IeFP, istruzione e formazione professionale, è di competenza regionale e si rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico, quindi dopo la terza media. I percorsi durano tre o quattro anni e si svolgono nei CFP, centri di formazione professionale, o negli istituti professionali in regime di sussidiarietà. Il titolo è una qualifica professionale triennale o un diploma professionale quadriennale, riconosciuto a livello nazionale secondo gli standard minimi delle regioni.

L'ITS Academy, istituto tecnico superiore, è invece un percorso post-diploma di durata biennale o triennale, con almeno il 30 per cento delle ore in azienda e almeno il 50 per cento di docenti provenienti dal mondo del lavoro. Si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore o con un diploma professionale quadriennale IeFP integrato da un corso annuale IFTS. Il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione tecnica superiore, corrispondente al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche.

La differenza sostanziale sta nel posizionamento: l'IeFP forma una figura tecnico-operativa in uscita dalla scuola dell'obbligo, l'ITS Academy forma un tecnico specializzato in uscita dal ciclo secondario superiore. I due percorsi non sono alternativi in senso stretto: un diplomato IeFP quadriennale può accedere all'ITS dopo il corso integrativo, e in alcune regioni esistono passerelle riconosciute tra i due sistemi.

Che cosa deve contenere una convenzione PCTO?

La convenzione PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, è l'accordo scritto tra la scuola e il soggetto ospitante, che può essere un'impresa, un ente pubblico, un'associazione o un professionista. Deve contenere alcuni elementi minimi.

  • I dati identificativi delle parti: scuola, soggetto ospitante, eventuale soggetto intermediario.
  • La durata del percorso e il numero complessivo di ore previste per ciascuno studente.
  • Le modalità di svolgimento: periodi, orari, sede, eventuale formazione a distanza.
  • I nominativi del tutor scolastico e del tutor aziendale, con i rispettivi compiti.
  • Le competenze da sviluppare e le modalità di valutazione, collegate al piano formativo individuale dello studente.
  • Le coperture assicurative: infortuni e responsabilità civile verso terzi, a carico della scuola o dell'ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  • Le regole di comportamento, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la formazione generale e specifica prevista dal decreto legislativo 81 del 2008.
  • Le modalità di gestione dei dati personali e la liberatoria per l'uso di immagini, se previsto.

La convenzione non è un documento burocratico fine a se stesso: senza di essa il percorso non può iniziare e le ore non sono riconosciute ai fini dell'ammissione all'esame di Stato. Va firmata prima dell'avvio delle attività e conservata agli atti della scuola.

Quali documenti servono per aprire un tirocinio extracurriculare?

Il tirocinio extracurriculare, chiamato anche stage formativo, non è un rapporto di lavoro e non prevede retribuzione, ma un'indennità di partecipazione stabilita dalla regione. Per attivarlo servono una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, un progetto formativo individuale firmato dalle parti e dal tirocinante, e la comunicazione obbligatoria telematica al centro per l'impiego competente, da effettuarsi prima dell'inizio del tirocinio.

Il soggetto promotore può essere un centro per l'impiego, un'agenzia per il lavoro autorizzata, un'università, un istituto scolastico, un ente di formazione accreditato o una comunità terapeutica. Il progetto formativo deve indicare gli obiettivi, le modalità di svolgimento, la durata, il tutor aziendale e le competenze da acquisire. La durata massima e l'indennità minima variano da regione a regione: in Sicilia, per esempio, l'indennità è definita da apposito provvedimento regionale e va corrisposta anche in caso di tirocinio curriculare se previsto dall'accordo.

Come si scelgono i percorsi dopo la terza media?

La scelta dopo la terza media si gioca su tre opzioni principali: liceo, istituto tecnico o istituto professionale, con la possibilità di scegliere un percorso IeFP in un CFP regionale. La decisione va presa entro i termini di iscrizione fissati dal ministero, di norma a gennaio, e può essere accompagnata da un colloquio orientativo con il consiglio di classe.

Alcuni criteri pratici aiutano a orientarsi. Il primo è il rapporto tra teoria e pratica che lo studente vuole: un liceo dedica più ore allo studio teorico, un istituto tecnico bilancia laboratorio e teoria, un percorso IeFP mette al centro l'attività pratica fin dal primo anno. Il secondo è il titolo che si vuole conseguire: diploma di maturità, diploma professionale quadriennale o qualifica triennale. Il terzo è la mobilità territoriale: un CFP può essere distante da casa e richiedere trasporti o convitti, mentre un istituto tecnico è spesso presente nel comune di residenza.

Un errore frequente è scegliere in base alle materie che si studiano meglio in terza media, senza considerare il metodo di studio richiesto nei diversi percorsi. Un altro è ignorare le date di iscrizione e le procedure online, che non ammettono recuperi fuori termine. Prima di decidere conviene visitare almeno due istituti durante gli open day e chiedere dati concreti: percentuale di diplomati, tasso di occupazione a un anno dal titolo, numero di ore di laboratorio effettive.

Cosa cambia tra stage curriculare e tirocinio extracurriculare?

Lo stage curriculare è parte integrante di un percorso di studi: si svolge durante il corso, è previsto dal piano dell'offerta formativa e non richiede una comunicazione al centro per l'impiego se rientra nei PCTO. Il tirocinio extracurriculare si svolge invece dopo il conseguimento del titolo di studio o al di fuori di un percorso formale, richiede la comunicazione obbligatoria e prevede un'indennità di partecipazione.

Entrambi condividono la stessa struttura documentale: convenzione, progetto formativo, tutor. Cambiano gli obblighi amministrativi e le tutele. In nessun caso il tirocinio costituisce rapporto di lavoro subordinato, e l'azienda non può utilizzarlo per coprire mansioni ordinarie senza progetto formativo.